domenica 17 febbraio 2013

Il diritto all’autodeterminazione del popolo catalano è una legge che la Spagna deve approvare

L’11 settembre 2012 due milioni di catalani sono scesi in strada per chiedere l’indipendenza. Io ero lì e quello che la gente chiedeva non ha un’altra interpretazione possibile. La risposta della classe politica spagnola è stata contundente e fondamentalmente basata su un unico argomento: l’indipendenza è illegale.

Quando si ricorda che il diritto all’autodeterminazione tutela i catalani, ci stanno dicendo che il diritto di decidere sulle questioni che riguardano la Catalogna è di tutti gli spagnoli, visto che la Catalogna non è altro che una parte della Spagna. Ci sono molti motivi per avallare el diritto dei catalani a decidere del proprio futuro: la sovranità esistita per più di 700 anni e revocata illegalmente attraverso i "Decretos de Nueva Planta" (decreti firmati tra il 1707 e il 1716 che abolirono le autonomie locali e imposero il castigliano come lingua ufficiale), l’unità territoriale e linguistica, la presenza – storica, ormai – di organismi di rappresentazione politica come la Generalitat (composta al suo interno da Parlamento e Governo), ecc.

Ciononostante, è proprio Costituzione spagnola a riconoscere per prima questo diritto. Questa argomentazione è già stata presentata in varie occasioni, ma è così importante che vale la pena spiegarla ancora una volta, andando nei dettagli e offrendo nuove sfumature. Non sono un giurista, sono ingegnere e proprio per questo sono abituato ad analizzare le cose usando la logica. Andiamo per passi.

È conosciuta come Carta Internazionale dei Diritti dell’Uomo (o in inglese International Bill of Human Rights, IBHR) l’insieme di tre trattati internazionali di grande importanza che furono redatti al termine della Seconda Guerra Mondiale ed entrarono in vigore nel 1976, proprio pochi mesi dopo la morte – in Spagna – del dittatore. Questi tre trattati sono:



1. La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (famosa anche come DUDU o in inglese UDHR)
2. Il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (in inglese abbreviato in ICCPR)
3. Il Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali (in inglese ICESCR)


Questi tre trattati hanno valenza universale, vanno cioè applicati a tutti gli esseri umani e ai gruppi che questi costituiscono, ma – e non poteva essere altrimenti – furono ratificati dallo Stato spagnolo.

La DUDU fa riferimento principalmente ai diritti individuali e non menziona il diritto all’autodeterminazione, introdotto però dal Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, che all’articolo 1, articolo unico della Parte I, recita:

"Articolo 1
1. Tutti i popoli hanno il diritto di autodeterminazione. In virtù di questo diritto, essi decidono liberamente del loro statuto politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale.
2. Per raggiungere i loro fini, tutti i popoli possono disporre liberamente delle proprie ricchezze e delle proprie risorse naturali, senza pregiudizio degli obblighi derivanti dalla cooperazione economica internazionale, fondata sul principio del mutuo interesse, e dal diritto internazionale. In nessun caso un popolo può essere privato dei propri mezzi di sussistenza.
3. Gli Stati parti del presente Patto, ivi compresi quelli che sono responsabili dell’amministrazione di territori non autonomi e di territori in amministrazione fiduciaria, debbono promuovere l’attuazione del diritto di autodeterminazione dei popoli e rispettare tale diritto, in conformità alle disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite."

In altre parole, questo Patto Internazionale raccoglie il diritto alla libera autodeterminazione dei popoli e obbliga i firmatari – tra cui la Spagna – a rispettare e promuovere questo diritto. Se non fosse sufficiente, il Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali riporta esattamente lo stesso articolo, anch’esso all’articolo 1 della Parte I.

Stando a due dei trattati internazionali più importanti firmati dalla Spagna, risulta quindi evidente che la Catalogna ha pieno diritto all’autodeterminazione. Nonostante l’evidenza, però, il Governo spagnolo e il più importante partito dell’opposizione sostengono che questo diritto vada contro alla legislazione spagnola e alla Costituzione. Analizziamo anche questo punto.

Nel 1977, nel pieno dell’epoca della transizione, ma prima dell’approvazione della Costituzione, l’accesso della Spagna ai vari patti della Carta Internazionale viene traslato alla legislazione spagnola. Ad esempio, nel BOE (la Gazzetta Ufficiale spagnola) n° 103 del 30 aprile 1977, pagg. 9337-9343, il Re si pronuncia in merito al Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici:

"Juan Carlos I, Re di Spagna
[…] Con la presente approvo e ratifico quanto viene in esso disposto, lo approvo e prometto di compierlo, osservarlo e far sì che venga compiuto e osservato in tutte le sue parti. A questo fine, promulgo la presente come strumento di ratificazione da me firmato e timbrato.
"

E di seguito viene riportato letteralmente il testo del Patto, incluso il primo articolo. Nel BOE n° 103 appare quindi la frase: "Tutti i popoli hanno il diritto di autodeterminazione. In virtù di questo diritto, essi decidono liberamente del loro statuto politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale", che il Re si impegna a "far sì che venga compiuto e osservato".

L’anno successivo, nel 1978, viene approvata la Costituzione che all’articolo 10 parla di diritti degli individui, facendo un chiaro riferimento alla Carta Internazionale dei Diritti dell’Uomo e quindi anche ai tre trattati che la compongono. Al secondo paragrafo dell’articolo 10 si legge:


Le norme relative ai diritti fondamentali e alle libertà che sancisce la Costituzione verranno interpretate in conformità con la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e con i trattati e accordi internazionali in materia di diritti umani ratificati dalla Spagna.
Più avanti, all’articolo 96, la Costituzione recita:


I trattati internazionali siglati, una volta pubblicati ufficialmente in Spagna, faranno parte dell’ordinamento nazionale. Quanto viene disposto nei suddetti trattati potrà essere derogato, modificato o sospeso nella maniera prevista dai trattati stessi o in accordo con le norme generali del Diritto internazionale.
Considerato che nessuno dei trattati della Carta Internazionale è stato derogato, modificato o sospeso dalla Spagna, i tre trattati sopraccitati fanno parte della legislazione spagnola, ovvero sono leggi che lo Stato spagnolo deve attuare.

L’unica conclusione logica che possiamo trarre è che la Spagna riconosce il diritto alla libera autodeterminazione dei popoli. Rimane solamente una domanda a cui dare una risposta: la Catalogna è un popolo, così come lo intende la Carta Internazionale dei Diritti dell’Uomo? Il Governo spagnolo sostiene che l’unico popolo che detiene il diritto di decidere è il popolo spagnolo nel suo insieme. Beh, il Governo dovrebbe leggere con molta attenzione la Costituzione, dato che già nel Preámbulo si sostiene che la volontà della Costituzione è quella di:
proteggere tutti gli spagnoli e i popoli della Spagna nell’esercizio dei diritti umani, delle loro culture e tradizioni, lingue e istituzioni.
Se consideriamo che il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici e il Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali furono ratificati nel 1976, anno in cui si iniziò a redigere la Costituzione spagnola, sembra quasi impossibile non vedere il riferimento che a essi si fa nel paragrafo appena riportato. Infatti parla di ‘diritti umani’ e di ‘popoli di Spagna’, al plurale, e non di ‘popolo spagnolo’, al singolare. La Costituzione spagnola riconosce, usando esattamente la stessa nomenclatura usata dai trattati delle Nazioni Unite, che la Spagna è formata da diversi popoli, non da uno solo, e che a questi popoli è riconosciuto il diritto all’autodeterminazione; proprio per questo motivo la Spagna è obbligata, in virtù dei suddetti trattati, a rispettare questo diritto.

Se questo non bastasse, sul sito internet del Ministerio de Educación y Ciencia viene messo a disposizione dei cittadini il Diccionario Salamanca de la Lengua Española, non esattamente favorevole alle tesi che sostengono la sovranità. Cercando la parola "nazione" su questo dizionario on-line troviamo quattro accezioni, la terza recita:


3. Insieme di persone, di solito all’interno di un unico territorio, unite da vincoli storici, culturali, linguistici o religiosi che si sentono parte di una stessa comunità: la nazione catalana, la nazione basca, la nazione galiziana. Sinonimo: paese.
Un sito del Governo spagnolo riconosce che la Catalogna è una nazione! È quindi lo stesso Governo a riconoscere la Catalogna come nazione, un paese, un popolo e – di conseguenza – stando alle normative internazionali (tra cui i trattati precedentemente citati), il BOE e la Costituzione, la Catalogna ha diritto all’autodeterminazione.

Spesso si rifiuta il diritto all’autodeterminazione della Catalogna, nascondendosi in quella parte dell’articolo 1 della Costituzione che dice:


2. La sovranità nazionale appartiene al popolo spagnolo, da cui emanano i poteri dello Stato.
Non vi è alcuna contraddizione. L’autodeterminazione è un diritto e come tale può essere esercitato o no. Fintantoché il popolo catalano non lo ha esercitato, è stato integrato nel popolo spagnolo, unico soggetto politico e giuridico fino a quel momento, facendo parte della sua sovranità. Ma quello che permette il diritto all’autodeterminazione sancito dalla Carta Internazionale dei Diritti dell’Uomo è la proclamazione di un nuovo soggetto politico e giuridico sovrano; ed è proprio quello che ha fatto il Parlamento catalano il 23 gennaio 2013, approvando con 85 voti a favore, 41 contrari e 2 astenuti la Dichiarazione di Sovranità, che proclama che:


Il popolo catalano ha, per legittime ragioni democratiche, carattere di soggetto politico e giuridico sovrano.
A partire dal 23 gennaio esistono quindi due entità sovrane: il popolo catalano e il popolo spagnolo. Dato che la legge internazionale viene sempre prima di quella nazionale, l’articolo 1 della Costituzione deve essere interpretata soltanto come la descrizione della situazione giuridica e politica al momento dell’approvazione, ma che adesso viene modificata in virtù di un diritto all’autodeterminazione riconosciuto sia dalle leggi internazionali, sia dall’ordinamento giuridico nazionale della Spagna.

Risulta ora chiaro il motivo per il quale il Canada non si è opposto al diritto all’autodeterminazione del Quebec o il Regno Unito a quello della Scozia? La Spagna non solo può, ma deve trattare con la Catalogna l’indizione di un referendum, visto che è questa la volontà che ha espresso il popolo catalano, espressa anche alle urne lo scorso 25 novembre (quando sono stati votati partiti indipendentisti, tra cui il partito di maggioranza CiU e il partito di sinistra ERC). Speriamo che lo Stato spagnolo se ne convinca.

Leggi questo articolo in francese, tedesco, inglese o spagnolo


Cercle Català de Negocis

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